3.1.P Informazioni per omesso pagamento

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Regolamento Tari - Titolo V

 

ART. 28 ACCERTAMENTO


1. L’omessa o l’infedele presentazione della dichiarazione (nonché l’omesso versamento ex liquidazioni) sono accertati notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R. inviata direttamente dal Comune, a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o avrebbe dovuto essere presentata, avviso di accertamento d’ufficio o in rettifica.
2. L’avviso di accertamento specifica le ragioni dell’atto e indica distintamente le somme dovute per TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione. L’avviso di accertamento contiene anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. L’atto reca altresì espressamente l’indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. L’avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine ultimo per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.
3) Sarà possibile presentare istanza di rateazione con le modalità determinate dai competenti uffici comunali.
4) Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive.


ART. 29 RISCOSSIONE


1. Il Comune riscuote il tributo della componente Tari dovuto in base alle dichiarazioni, inviando ai contribuenti, per posta semplice, gli inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute per tributo e tributo provinciale.
2. Il Comune stabilisce, in sede di determinazione delle tariffe, il numero e le scadenze di pagamento del tributo, secondo la vigente normativa di legge.
3. Il tributo per l’anno di riferimento è versato al Comune mediante modello F24, secondo le
disposizioni di cui all’articolo 17 D. Lgs 241/1997, ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali.
4. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell’invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all’anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o parziale versamento, con applicazione della sanzione prevista dall’art. 30 comma 1 oltre agli interessi di mora. L’avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica. L’avviso di accertamento contiene anche l’intimazione ad adempiere entro il termine di presentazione del ricorso. L’atto reca altresì espressamente l’indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l’indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione delle somme richieste, anche ai fini dell’esecuzione forzata. L’avviso di accertamento acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine ultimo per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento e dell’ingiunzione fiscale. Decorso il termine di trenta giorni dal termine ultimo per il pagamento, la riscossione delle somme richieste è affidata in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata.

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