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Regolamento Tari - Titolo IV
RIDUZIONI E AGEVOLAZIONI
ART. 22 RIDUZIONI
1. La tariffa si applica in misura ridotta, tanto nella parte fissa quanto nella parte variabile, al 33% per le utenze poste a una distanza superiore a 300 metri lineari dal più vicino punto di conferimento, riportato nell’apposita mappa redatta dal Responsabile dell’Area Tecnica, misurato dall’accesso dell’utenza alla strada.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente si applicano dalla data di effettiva sussistenza delle condizioni di fruizione se debitamente dichiarate e documentate nei termini di presentazione della dichiarazione iniziale o di variazione o, in mancanza, dalla data di presentazione della relativa dichiarazione.
3. La TARI è dovuta nella misura del 20% della tariffa nei periodi di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti, ovvero di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente.
4. A beneficio dei nuclei familiari, anche se non residenti, a cui appartengono soggetti diversamente abili con un’invalidità riconosciuta pari al 100%, come da attestazione risultante dai verbali delle commissioni sanitarie delle Aziende Sanitarie Locali, si applica una riduzione del 30 % sia nella parte fissa che in quella variabile.
5. In base alle previsioni contenute nel regolamento comunale per le adozioni di cani randagi ritrovati sul territorio comunale, i cittadini che adottano un cane di proprietà del Comune di Rose presso un canile convenzionato con il comune stesso, possono richiedere un’agevolazione sulla Tari, fissata nella misura massima di 250 Euro e comunque non superiore all’importo dovuto su base annua. Tale agevolazione sarà riconosciuta per il periodo di 4 anni, salvo decadenza prematura dal beneficio per le cause previste ne regolamento di cui sopra, e non è cumulabile con altre riduzioni.
6. Le riduzioni di cui al presente articolo cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione.
ART. 23 CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI
1. Il Consiglio Comunale può decidere ulteriori riduzioni ed esenzioni, ad esempio di valenza
sociale, per casisistiche da dettagliare adeguatamente e modulare (entità delle riduzioni) precisamente, purché al costo complessivo di dette agevolazioni sia assicurata adeguata copertura con risorse diverse dai proventi del tributo.
2. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al comma precedente, le casistiche per l’accesso e la documentazione da presentarsi, in allegato, all’apposito modulo di richiesta.
3. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune e del Gestore.
4. L’utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il mese di febbraio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto, direttamente al Comune.
5. Con deliberazione della Giunta Comunale sono approvati, secondo gli indirizzi ed i limiti di spesa determinati dal Consiglio Comunale, gli elenchi degli aventi diritto alle predette riduzioni e l’entità delle stesse. Qualora i costi da sostenersi siano superiori ai limiti di spesa autorizzati dal Consiglio Comunale, la Giunta applica delle riduzioni proporzionali nella medesima percentuale a tutti gli aventi diritto.
6. Le riduzioni sono applicate a conguaglio, anche tramite la restituzione delle somme che eventualmente fossero già state versate.
7. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull’importo ottenuto dall’applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.
8. Le riduzioni potranno cumularsi fino ad una quota massima del 70% dell’intera tariffa.
ART. 24 ESENZIONI
Sono esenti dal pagamento del tributo i locali adibiti a sedi, uffici e servizi comunali o a servizi per i quali il comune sia tenuto a sostenere le relative spese di funzionamento.